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Condizioni generali di vendita

  /  Condizioni generali di vendita

ART. 1 – Premesse

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita della A&A Fartelli Parodi S.p.A. (di seguito anche “venditore”).
Tutti i contratti di vendita fra le parti, nonché le presenti condizioni generali, saranno disciplinati dalla Legge italiana; le eventuali deroghe o richiami delle parti a specifici articoli della Legge italiana non implicano una esclusione dell’applicazione della stessa per quanto compatibili con la disciplina contrattuale.

ART. 2 – Formazione ed oggetto del contratto

L’offerta del venditore si considera ferma ed irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto ed è in essa specificato un termine di validità della clausola.
Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal venditore stesso.
L’accettazione di un contratto da parte del compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle presenti condizioni generali.
Nel caso in cui l’offerta o l’accettazione del compratore facciano riferimento ad un campione offerto dal venditore, si intende che questo, salvo diversa espressa pattuizione scritta, nella fornitura è vincolato alle caratteristiche del campione nei soli limiti di una ragionevole approssimazione.

Le caratteristiche chimiche sono esclusivamente quelle riportate nei range della TDS (Technical Data Sheet) del prodotto trasmessa al compratore e/o aggiornata periodicamente nel sito internet al momento della conclusione del contratto e pertanto sono le uniche qualità garantite dal venditore.
Oggetto della prestazione sarà pertanto unicamente la fornitura di un prodotto conforme alle specifiche descritte nella TDS a nulla rilevando eventuali ulteriori e diversi elementi, sostanze o caratteristiche presenti nello stesso.

ART. 3 – Conformità del prodotto all’ordine

Il venditore garantisce esclusivamente la conformità alla TDS dei prodotti forniti a quanto espressamente concordato. La garanzia per i vizi è limitata alle sole difformità dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di produzione riconducibili al venditore, e non si applica nel caso in cui il compratore non provi di avere effettuato una corretta conservazione e uso dei prodotti.
Fermo quanto disciplinato nel successivo articolo 4, la garanzia ha una durata massima di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data della produzione, ed è subordinata alla regolare denunzia effettuata dal compratore ai sensi dell’articolo seguente, nonché all’espressa richiesta scritta al venditore di effettuare un intervento in garanzia.
In virtù della suddetta richiesta il venditore è tenuto, previa eventuale analisi nel contraddittorio delle parti del prodotto fornito e denunciato difforme dal compratore e nei limiti del prodotto non utilizzato dal compratore, a sua scelta ed alternativamente:
a) a fornire gratuitamente al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito;
b) a risarcire il compratore i danni, accreditandogli una somma pari al valore del prodotto fornito;
c) a dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro la restituzione dei prodotti contestati.
Fermo restando quanto disposto nel successivo articolo 4, la garanzia qui pattuita è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e difformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del venditore comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà esser fatta valere nei confronti del venditore.

ART. 4 – Denuncia dei vizi

I reclami relativi a quantità, tabella dei pesi trasmessa al compratore, e/o aggiornata periodicamente nel sito al momento della conclusione del contratto, tara totale oppure la denuncia per vizi relativi a difetti di qualità o non conformità dei prodotti forniti rilevabili dal compratore o da un diverso soggetto delegato al ritiro non appena in possesso della merce, debbono essere comunicati dal compratore per iscritto al venditore , a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui i prodotti sono pervenuti sul luogo di destinazione.
I reclami o le denunzie di vizi di cui al periodo precedente devono indicare, a pena di inammissibilità, in maniera dettagliata i vizi o le difformità contestate.
Qualora la doglianza attenga alla qualità o alla non conformità del prodotto, il compratore, fermi gli obblighi sopra richiamati, deve mettere a disposizione del venditore un imballo integro e sigillato del prodotto fornito privo di qualsivoglia modifica o alterazione al fine di procedere, nel contraddittorio delle parti, alle analisi finalizzate alla verifica della qualità e/o conformità del prodotto.
Qualora il reclamo o la denunzia risultino infondati, il compratore sarà tenuto a risarcire al venditore tutte le spese da questi sostenute per l’accertamento (viaggi, perizie, analisi, ecc).

ART. 5 – Responsabilità del fornitore di materia prima

Il venditore è responsabile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti, solo in caso di sua provata grave negligenza nella fabbricazione o realizzazione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti.
Fatto salvo quanto sopra previsto, il compratore manleverà il venditore in tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità originate dai prodotti vendutigli e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione.

ART. 6 – Consegna

Qualora il momento della consegna non sia stato espressamente convenuto fra le parti, il venditore dovrà fornire i prodotti entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del contratto.
In caso di ritardata consegna, l’acquirente potrà annullare la parte dell’ordine non consegnata solo dopo aver comunicato al venditore, mediante comunicazione scritta al venditore, tale sua intenzione.
In caso di annullamento dell’ordine derivante da ritardata consegna, il venditore sarà tenuto esclusivamente a restituire gli eventuali pagamenti fatti dal compratore per l’ordine; in nessun caso il venditore potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ed ulteriori danni lamentati dal compratore e derivanti dalla mancata o ritardata consegna.
Qualora sia convenuto che il ritiro del prodotto sia a cura e spese del compratore e salvo diverso accordo scritto fra le parti, quest’ultimo avrà 10 (dieci) giorni di tempo dall’invio della comunicazione del venditore di disponibilità del prodotto per provvedere al ritiro.
Ove il compratore non provveda al ritiro dei prodotti nei termini previsti dal periodo precedente, dovrà rimborsare al venditore le spese di magazzinaggio, forfettariamente fissate in misura pari al 3% dell’importo della fattura relativa ai prodotti stessi, per ogni settimana di ritardo.

ART. 7 – Pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo al momento dell’ordine, salvo diverso accordo scritto, presso l’Istituto bancario indicato dal venditore.
Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore non si intendono effettuati finchè le relative somme non pervengono al venditore.
Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia fermo restando quanto disposto nel precedente articolo 3.

ART. 8 – Riserva di proprietà

Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato (in tutto o in parte) dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo.

ART. 9 – Interpretazione e modifiche

Eventuali variazioni delle presenti condizioni generali non costituiscono novazione del contratto salvo espressa volontà contraria risultante da atto scritto.

ART. 10 – Controversie

Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali, è esclusivamente competente il Foro del venditore.

Approvazione espressa delle Condizioni Generali.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1431 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di conoscere le Condizioni Generali qui esposte ed altrimenti pubblicizzate con strumenti informatici e avere preso visione in particolare e di approvare le clausole che in questa sede vengono espressamente richiamate: limitazioni di responsabilità previste agli articoli: 3 e 5, facoltà di recedere dal contratto: 6 e 7, sospensione dell’esecuzione: 8, decadenze: 4, formazione del consenso e di eccezioni: 2, restrizioni alla libertà contrattuale: 3, 4, 5 6 7 e 8, deroghe alla competenza giudiziaria: 10.

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